Obbligo catene da neve
Obbligatorietà di catene da neve a bordo
Dove è obbligatorio l’uso delle catene da neve
Come indicato dall'Art. 1 della Legge 29 luglio 2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" sulle strade maggiormente esposte al rischio di neve o gelo è possibile che sia prescritta l'obbligatorietà ad avere le catene da neve a bordo o gli pneumatici da neve montati, per un predeterminato periodo.
Le prescrizioni d'obbligatorietà sono definite dai singoli Enti/Concessionari delle strade, tramite la realizzazione di apposite ordinanze.
Se non si ottengono le indicazioni desiderate o non è possibile connettersi ad Internet, è consigliabile seguire le informazioni trasmesse da radio e TV a copertura Nazionale o locale, sul traffico e percorribilità delle strade.
La presenza del segnale indica, invece, l’obbligo a
circolare, a partire da quel punto, con catene da neve o pneumatici
da neve. In alternativa questo segnale si può trovare anche inserito nel segnale di transibilità. Articolo 122,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495,
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.303, S.O.
Omologazione
E’ opportuno tenere presente che, i dispositivi di aderenza quali le
catene da neve per autovetture, SUV, furgoni e per mezzi tipo
“trasporto leggero”, devono essere costruiti a regola d’arte, ovvero
essere conformi alla UNI 11313 (CUNA NC178-01) o ad equipollente
norma valida in ambito comunitario, quale la norma austriaca ӦN
v.5117 (Decreto 10 maggio 2011, Norme concernenti i dispositivi
supplementari di aderenza degli autoveicoli).
Sulle catene da neve Weissenfels, omologate secondo la ӦN v.5117, è
possibile rilevare l’effettiva presenza di tale marchio sia sull’etichetta
della confezione, che sul prodotto (visibile anche sul rivestimento
dell’arco). Tale marcatura certifica il rispetto delle norme vigenti e garantisce all'utilizzatore livelli di elevata qualità.




